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Quante discariche e impianti per rifiuti industriali ancora a Grottaglie?

Quante discariche e impianti per rifiuti industriali si devono realizzare ancora a Grottaglie? La domanda nasce dopo la recente sentenza del 4 maggio 2007 della V Sezione del Consiglio di Stato, che non ritiene valida la sentenza del 2006 del Tar di Lecce con la quale, dietro ricorso del comitato “Vigiliamo per la discarica”, era stata riconosciuta l’illegittimità  di tutti gli atti amministrativi con i quali si autorizzava il III lotto della discarica per rifiuti speciali in loc. La Torre-Caprarica.

Se si confronta la sentenza del Consiglio di Stato con la precedente sentenza del Tar/Le che invece accoglieva le istanze del comitato “Vigiliamo per la discarica”, due sono i punti fondamentali che hanno determinato da parte del Consiglio di Stato l’accoglimento del ricorso della Ecolevante spa: a) l’illegittimità ad agire da parte del comitato e dei proprietari di terreni vicini alla discarica; b) la legittimità a costruire una discarica anche in luoghi vincolati dal PUTT. Nel riquadro il confronto di quanto affermato dal Tar e dal Consiglio di Stato.

La contrapposizione dei pareri è davvero sconcertante e pone inquietanti interrogativi. Per il Tribunale  Amministrativo Regionale il comitato ‘Vigiliamo per la discarica’, “secondo l’insegnamento giurisprudenziale più avanzato e condivisibile”, è legittimato ad impugnare atti amministrativi anche se non è compreso nelle associazioni a carattere nazionale individuate dal Ministero dell’Ambiente, invece per il Consiglio di Stato, sempre “secondo la giurisprudenza di merito”, non è legittimato a ricorrere contro atti che autorizzano impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti.

Lo stesso si verifica per la legittimazione ad agire dei proprietari dei fondi vicini alla discarica, i quali, a causa delle dimensioni dell’opera, dell’impatto sul paesaggio e sull’ambiente, del danno economico arrecato al valore della proprietà (“non solo per la compromessa amenità del luogo ma anche per esalazioni che non si arrestano nel raggio di un Km” complesso di fattori che costituisce “… un fatto notorio che non richiede prove specifiche ), per il Tar sono legittimati ad agire contro gli atti che autorizzano il III lotto, ma per il Consiglio di Stato non lo sono “essendo necessaria la prova del danno”.

E’ sorprendente poi  anche il fatto che il Consiglio di Stato in questo caso abbia contraddetto se stesso, annullando la sentenza del TAR Lecce. Infatti è di soli pochi mesi fa un’altra sentenza emessa dal Consiglio di Stato (peraltro dalla stessa V Sezione) con cui era stata riconosciuta l’illegittimità degli atti con i quali si autorizzava, sempre in Puglia, una discarica controllata di 2^ Categoria, tipo "B”, (dello stesso tipo cioè del cosiddetto III lotto), perché insistente in un’area ove erano presenti vincoli del PUTT del tutto analoghi a quelli gravanti sull’area della discarica “La Torre- Caprarica”.

Quali sono allora i principi giuridici secondo i quali i vincoli del PUTT in certi casi si applicano, in certi altri si interpretano?

Fino a quale punto i cittadini possono ritenere “tutelata” una determinata zona, se vi vengono autorizzate discariche in base agli stessi principi secondo i quali dovrebbero essere vietate?
Si può “risanare” con una discarica un luogo compromesso dall’esistenza di una cava, invece che con un semplice riporto di materiali “in funzione del riempimento e del ripristino ambientale del sito compromesso”, come prevede la normativa al riguardo?
Si può “risanare” una zona sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico autorizzando una discarica per rifiuti speciali che richiede per legge 30 anni (trenta!) di controlli su aria, acqua e suolo dopo la chiusura e la bonifica, controlli che devono essere effettuati dalla Società di gestione?
Con altre sentenze della stessa V Sezione del Consiglio di Stato, inoltre, sono stati dichiarati “inammissibili”, cioè non si è entrati nel merito, il ricorso per la piattaforma presentato dal comitato e quello per il piano di adeguamento del I e II lotto presentato da Ecolevante spa..

Per quanto riguarda la piattaforma è stata confermata  la ”inammissibilità” già espressa dal TAR; per il piano di adeguamento del I e II lotto, immutate resterebbero le nuove e accresciute garanzie finanziarie già presentate da Ecolevante spa dopo la sentenza del Tar di Lecce, che le aveva ritenute gravemente carenti. Tali garanzie finanziarie  servono ad assicurare i controlli su aria, acqua e suolo che la Società deve effettuare per legge dopo la chiusura e la bonifica, ormai prossimi, del I e II lotto.

Tuttavia l’interrogativo: quante discariche e impianti per rifiuti industriali si devono realizzare ancora a Grottaglie?, resta sempre inquietante anche per tutta una serie di motivi che riguardano l’Amministrazione comunale.

Bisogna aspettarsi a breve una delibera anche per un IV lotto, sia perché la motivazione economica  ha sempre guidato la “politica della discarica”, sia perché in una nota tecnico-economica del 1997, ancor prima che entrasse in esercizio il I lotto, Ecolevante spa ripropone all’allora sindaco Vinci l’offerta già formulata nell’ottobre 2006 di  royalties di 12 lire al Kg ove venisse approvato il IV lotto di discarica, cioè il doppio di quanto offerto per il I lotto, che è di soli 330.000 metri cubi.

L’Amministrazione in carica si è chiesta quale impatto determinerà una piattaforma polifunzionale per la selezione e l’inertizzazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi collocata in due capannoni di migliaia di metri quadri, e alla quale confluiranno rifiuti da ogni parte?
Quali iniziative amministrative la Giunta Bagnardi ha avviato o intende avviare per garantire una corretta chiusura e bonifica, con conseguenti trentennali controlli, per il I e II lotto ormai quasi del tutto esauriti?

Quante discariche e impianti di rifiuti ci si deve aspettare a Grottaglie, dopo che sarà ultimata la riperimetrazione del PUTT, dal momento che una delle ragioni per le quali il Consiglio di Stato ha deciso che “merita di essere riformata” la sentenza del Tar riguardante il III lotto, è costituita dal fatto che “Il Dirigente dell’Area tecnica del Comune di Grottaglie nel parere…del 2004 ha attestato che l’area… comunque resta oggetto di valutazione in sede di verifica del PUTT, già in corso di elaborazione da parte di questo ufficio.”?

Come si esprimerà, o si è già espressa?, la Giunta Bagnardi in merito alle richieste di ampliamento delle cave già esistenti (cava Castelli) o di apertura di nuove cave (Ecolevante in contrada “Amici”), in aree adiacenti alla discarica? E queste cave saranno “risanate” tutte con nuove discariche?

Il comitato Vigiliamo per la discarica da oltre 3 anni mostra una ostinata fiducia nelle Istituzioni e ha fatto e continuerà a fare tutto ciò che ritiene legittimamente utile per la città. Ma ha dovuto constatare da parte della Giunta in carica, sia nell’attuale che nella precedente legislatura, di volta in volta: offensiva indifferenza; approvazione scandalosa di atti amministrativi come la revoca-truffa, legittimamente annullata dal Tar dietro ricorso di Ecolevante spa; pervicace volontà di non coinvolgere i cittadini in scelte gravi come sono quelle di accettare nel territorio di Grottaglie discariche e impianti per rifiuti industriali pericolosi e non pericolosi, pari solo alla folle determinazione di voler cedere il “bene” ambiente al business dei rifiuti in cambio di royalties destinate a non bastare mai.

E quei cittadini di Grottaglie che sono così pronti a partecipare a feste e sagre organizzate dall’Amministrazione comunale, ad applaudire l’inaugurazione di nuove piazze e a mostrare acritica gratitudine in cabina elettorale, e altrettanti mugugni per l’aumento delle imposte comunali, sono sicuri che il proliferare di discariche e impianti per rifiuti industriali porterà solo benessere economico senza alcuna conseguenza per l’ambiente e la salute?     Etta Ragusa Coordin. comitato Vigiliamo per la discarica

Il comitato ha o no legittimità ad agire?

Tribunale Amministrativo di Lecce:

“Quanto al comitato ‘Vigiliamo per la discarica’,…, si è già ammessa siffatta legittimazione.”
Nella  sentenza n.1847 del 2005 del Tar/Le si legge infatti : “…Per quanto attiene la legittimazione attiva del Comitato, premesso che trattasi di un Comitato spontaneo costituito da alcuni cittadini di Grottaglie allo specifico scopo di vigilare sull’unica discarica ubicata nel territorio del Comune di Grottaglie…, è agevole rilevare che, alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale più avanzato e condivisibile, il giudice amministrativo può riconoscere, caso per caso, la legittimazione ad impugnare atti amministrativi a tutela dell’ambiente ad associazioni locali indipendentemente dalla loro natura giuridica,… anche se non ricompresse nell’elenco delle associazioni a carattere nazionale individuate dal Ministero dell’Ambiente…”  (*)

“Non c’è neanche bisogno di diffondersi eccessivamente sull’esame della legittimazione degli altri ricorrenti, in qualità di proprietari di fondi situati in prossimità della discarica in questione. Partendo dalle dimensioni dell’opera si arguisce agevolmente che l’impatto della stessa sul paesaggio e sull’ambiente circostante, quindi sull’amenità delle proprietà ma anche sul loro valore economico di scambio…è un fatto notorio che non richiede prove specifiche così come detto impianto non può ritenersi arbitrariamente limitato entro il raggio di un solo Km… (ad es. gli odori ma anche le esalazioni, anche a non volerle ritenere dannose per la salute, incidono sicuramente sul godimento dei beni di proprietà, e non è affatto dimostrato, contro i dati della comune esperienza, che nel caso in esame si arrestano nel raggio di un KM).”

(*) Sentenza emessa dal Tar di Lecce nel 2005, dietro ricorso del comitato, con la quale si riconosce che le garanzie finanziarie presentate nel piano di adeguamento risultano insufficienti.

Consiglio di Stato:

“…Il Collegio ritiene di non condividere nel caso in specie [legittimità ad agire ndr] le conclusione cui è giunto il giudice di prime cure [Tar]… Non basta, infatti, il mero scopo associativo a rendere differenziato un interesse diffuso o adespota, facente capo alla popolazione nel suo complesso, quale interesse alla salvaguardia dell’ambiente… La giurisprudenza di merito ha, al riguardo, più volte chiarito che un semplice Comitato di cittadini caratterizzato da una forma associativa temporanea, volta alla protezione dei soggetti che ne sono parte, non ha legittimazione a ricorrere avverso gli atti di localizzazione di impianti per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti, essendo privo –oltre che del riconoscimento ministeriale…- del carattere di ente esponente in via stabile e continuativa di interessi diffusi radicati sul territorio… ”. 
“Quanto alla questione della legittimazione ad agire dei Sigg.ri…la giurisprudenza ha, a tale proposito chiarito che la mera vicinanza di un’abitazione ad una discarica non legittima il proprietario frontista ad insorgere avverso il provvedimento di approvazione dell’opera… (cfr. Cons. St., sez. V 16.4.2003, n.1948), essendo al riguardo necessaria la prova del danno che da questo egli riceve nella sua sfera giuridica o per il fatto che la localizzazione dell’impianto riduce il valore economico del fondo situato nelle sue vicinanze, o perché le prescrizioni dettate dall’autorità competente in ordine alle modalità di gestione dell’impianto sono inidonee a salvaguardare la salute di chi vive nelle sue vicinanze: da ciò consegue pertanto che il mero collegamento in un fondo con il territorio sul quale è localizzata una discarica non è da solo sufficiente a legittimare il proprietario <> il sindacato di legittimità su qualsiasi provvedimento amministrativo preordinato alla tutela di interessi generali che nel territorio trovano la loro esplicazione…”.


Si può costruire una discarica in luoghi vincolati dal PUTT ?

Tribunale Amministrativo di Lecce:

“L’opera è inserita nell’ambito territoriale distinto <> del Putt/Pdella Regione Puglia, le cui misure di salvaguardia escludono espressamente un simile intervento…” La controinteressata  [Ecolevante spa ndr] ha rilevato che, ciononostante, il territorio è già compromesso da una precedente attività estrattiva ed anzi l’attività di riempimento con i rifiuti e di successivo recupero potrebbe essere un’importante occasione di ripristino ambientale. Sempre secondo la controinteressata, inoltre, benché l’art.3.10. delle NTA del Putt/P al punto 4.2 preveda che nell’area non sono autorizzabili discariche, tuttavia è contemplata l’eccezione dei casi in cui ciò sia finalizzato (sulla base di specifico progetto) al risanamento e/o adeguata sistemazione ambientale finale conseguente con la morfologia dei luoghi.”… “In sostanza, la tesi difensiva della controinteressata [Ecolevante spa ndr] si basa sull’assunto secondo cui l’attività di discarica è sostanzialmente complementare a quella di esercizio di cava, essendo destinata in prospettiva al riempimento della stessa e alla conseguente riqualificazione del territorio. Tale assunto, però, nel caso di specie non può essere condiviso. Esso può avere un valore generale ma solo nell’ipotesi in cui il territorio compromesso da una cava non sia caratterizzato da un particolare valore paesaggistico che, come proprio nel caso di specie, collide espressamente con la possibilità di realizzarvi una discarica. In sostanza la circostanza di mero fatto che un’area oggetto di particolare vincoli di tutela sia diffusi che distinti risulti in parte compromessa non fa automaticamente decadere detti vincoli, in difetto di un provvedimento espresso delle autorità competenti (cioè, per intendersi, in difetto di una modifica dello stesso PUTT, anche nelle forme da esso previste). In mancanza di una modifica al PUTT non se ne può contestare la vigenza sulla base della mera compromissione di fatto dei beni da esso tutelati. “… “Ciò premesso, nel caso di specie, non si verte neanche nella riferita eccezione di cui l’art.3.10 delle NTA del Putt/P al punto 4.2, ossia di interventi finalizzati (sulla base di specifico progetto) al risanamento e/o adeguata sistemazione ambientale finale conseguente con la morfologia dei luoghi. Nell’ipotesi in esame, infatti, il progetto approvato concerne una vera e propria discarica e non un semplice riporto di materiali in funzione del riempimento e ripristino ambientale del sito compromesso. Con la fondamentale differenza che il risanamento e la sistemazione ambientale potrà iniziare solo dopo la chiusura della discarica (cioè nell’ambito della c.d. gestione postoperativa) il cui esercizio costituisce solo un ulteriore pregiudizio per il vincolo paesaggistico e un ulteriore rinvio per le operazioni di ripristino delle aree qualora già parzialmente compromesse da precedenti attività estrattive.”…

Consiglio di Stato:

“Non condivisibile è la sentenza del Tar Lecce nella parte in cui afferma che <>”…“L’accertamento dell’assenza di un valore paesaggistico dell’area interessata dall’impianto in questione è stato operato in sede di Valutazione di Impianto Ambientale…Non si vede quindi logicamente oltre che giuridicamente, come si possa dar prevalenza ad un vincolo che tutela un bene (paesaggio) che di fatto non esiste più…La sentenza dei giudici di prime cure [Tar/LE] è, poi, errata anche nella parte in cui ha ritenuto che nel caso di specie non verte neanche nella riferita eccezione di cui all’art.3.10.4.2 NTA del Putt/P ossia agli interventi finalizzati (sulla base di specifico progetto) al risanamento e/o adeguata sistemazione ambientale finale conseguente con la morfologia dei luoghi…”. Orbene la norma innanzi riportata esclude la possibilità di realizzare discariche in aree annesse, ad eccezione dei casi in cui la realizzazione delle stesse sia finalizzata al risanamento ambiente.”… “Contrariamente a quanto asserito dal primo giudice [Tar/LE ndr] nella fattispecie che ci occupa deve quindi ritenersi pienamente applicabile, l’art.3.10.4.2 NTA del Putt/P nella parte in cui prevede la possibilità di realizzare la discarica laddove il progetto sia destinato al risanamento e/o adeguata sistemazione ambientale finale conseguente con la morfologia dei luoghi.”…
Un’altra delle ragioni per le quali secondo il Consiglio di Stato la sentenza del Tar “merita di essere riformata” è data dal fatto che “Il Dirigente dell’Area tecnica del Comune di Grottaglie nel parere prot. n.17835 del 27.8.2004 ha attestato che l’area… comunque resta oggetto di valutazione in sede di verifica del PUTT, già in corso di elaborazione da parte di questo ufficio.”…  
 

 

 

 

 

 

10 Aug 2007

COMITATO VIGILIAMO PER LA DISCARICA